TSO: per la convalida e la proroga è obbligatorio l'avvocato

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 35 della legge n. 833/78, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio sia assistita da un difensore di fiducia o da uno d’ufficio
a cura della redazione
ROMA - Con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio.
Atteso che il Trattamento sanitario obbligatorio incide sulla libertà fisica della persona, la Corte ha ritenuto necessaria e obbligatoria la difesa tecnica di un avvocato per chi è sottoposto a TSO, giudicandp insufficiente la difesa facoltativa, in quanto la nomina di un avvocato presuppone un grado di lucidità dell’interessato che va ad escludere proprio i soggetti più vulnerabili.
Solo la difesa obbligatoria – ha osservato la Corte – assicura l’assistenza professionale nel momento in cui si subisce una restrizione della libertà personale, a prescindere dalle forme in cui il disagio psichico della persona sottoposta a TSO si manifesti e indipendentemente dalla sua condizione economica e sociale. La sentenza costituzionale specifica che:
- quando viene comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se questo non è nominato, la persona è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare;
- il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, può partecipare all’audizione del giudice tutelare ai fini della convalida del provvedimento;
- al difensore va notificato il decreto sulla convalida;
- analoghe garanzie valgono anche in caso di proroga Trattamento sanitario obbligatorio.
Foto di İbrahim Mücahit Yıldız da Pixabay
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